Con Provvedimento del 10 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al Modello 730/2014 ed alle relative istruzioni. Tra le principali variazioni apportate al modello, vi sono: l’inserimento nel Frontespizio della casella “730 senza sostituto”; nel quadro C la denominazione della casella “Rientro in Italia” è sostituita con “Casi particolari” e va compilata con il nuovo codice 3 se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati con più CUD non conguagliati; nel modello 730-3, nella descrizione del rigo 164, è inserito il seguente periodo: “L’ammontare del rimborso sarà diminuito dell’importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto”; nel modello 730-3, nella sezione relativa ai “Dati per la compilazione del modello F24”, righi 196, 216 e 237, il codice tributo “1053” è sostituito con “1816”. Il modello è stato, inoltre adeguato all’orientamento interpretativo emerso nel mese di gennaio in materia di “Mini IMU”.
( Fonte: Agenzia delle Entrate)