Il Ministero del Lavoro, in data 27 marzo 2014, ha risposto all’interpello n. 9/2014 avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008. “ E’ applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/94, per la mancata tenuta o vidimazione del registro degli infortuni”, questo è quanto ha risposto il Ministero all’Istanza di interpello .
Conformità:
Il registro deve essere: conforme al modello approvato con dal decreto che lo ha istituito e, prima di essere messo in uso, deve essere vidimato presso la ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi mediante l’approvazione di un Regolamento Regionale, conservato nel luogo del lavoro a disposizione degli organi di controllo.
Sanzione:
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994.
SINP:
Solo l’istituzione del SINP, che dovrà disciplinare le modalità di comunicazione degli infortuni, farà venire meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie.
(Redazione)