L’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 ) ha previsto, anche per l’esercizio finanziario 2014, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l’esercizio finanziario 2010.
1. sostegno degli enti del volontariato:
-enti del volontariato di cui alla legge 266 del 1991:
-Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo10 del Dlgs 460/1997)
-associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
-associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
-fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università
3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Enti del volontariato
Domanda di iscrizione: deve essere presentata a partire dal 21 marzo 2014, data di apertura del canale telematico, ed entro il termine del 7 maggio 2014 all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni.
Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2014.
Associazioni sportive dilettantistiche
Domanda di iscrizione: deve essere presentata a partire dal 21 marzo 2014, data di apertura del canale telematico, ed entro il termine del 7 maggio 2014 all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni.
Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2014.
Elenchi degli enti iscritti al beneficio
L’Agenzia delle entrate pubblica, entro il 14 maggio 2014, sul proprio sito istituzionale, www.agenziaentrate.gov.it, gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per le seguenti tipologie:
-elenco degli enti del volontariato;
-elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
-elenco degli enti della ricerca sanitaria;
-elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.
Relativamente agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche l’Agenzia delle entrate, entro il 26 maggio 2014, pubblica l’elenco degli enti iscritti al contributo corretto a seguito delle segnalazioni degli errori di iscrizione, trasmesse entro il 20 maggio 2014, dal rappresentante legale o da un suo delegato.
Elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio
Al termine delle attività amministrative di controllo, effettuate da ciascuna amministrazione competente, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.
Anche per l’anno finanziario 2014, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita anche quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il Dpcm 30 maggio 2012 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.