A partire dall’emissione del cedolino del mese di maggio 2014, è stata data attuazione alle disposizioni dell’art. 1 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è quello di riconoscere un credito IRPEF al personale con specifici requisiti legati al reddito ed alla sussistenza di un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Il credito è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015.
Soggetti beneficiari.
La nuova versione del comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, introdotto dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede che “qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.
Come si determina il credito.
I sostituti di imposta devono determinare il credito spettante al contribuente sulla base dei dati reddituali a loro disposizione, effettuando verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno. In particolare, il comma 5 dell’art. 1 del decreto stabilisce che “il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso.
Circolare Agenzia delle Entrate