La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 34 del 20 marzo 2014. Sono numerose le misure e le disposizioni urgenti che dovrebbero favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.Si tratta di riforme che interessano gli ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro e le politiche attive per il lavoro, nonché il riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazioneIn sintesi i contenuti della legge.
– I contratti a termine non possono avere una durata superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione, prevedendo anche sanzioni amministrative per le aziende che violano detto limite. Per le aziende che non rispettano il limite del 20 per cento è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro.
– Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi.
– Sono state introdotte diverse disposizioni finalizzate ad ampliare e rafforzare il diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, in relazione alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine. Ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità.
– Il diritto di precedenza all’assunzione del lavoratore precario, che ha svolto attività a tempo determinato per almeno sei mesi con la stessa mansione, nonché per gli stagionali, deve essere espressamente richiamato dall’azienda nell’atto scritto che avvia il contratto di lavoro.
– I datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione, per un periodo non superiore ai 24 mesi, a una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 35 percento.
– Il Governo ha previsto una modalità telematica per controllare la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, per giungere alla definitiva “smaterializzazione” del DURC (documento unico di regolarità contributiva). Le modalità applicative della disposizione sono demandate ad un decreto ministeriale che dovrebbe essere adottato entro 60 giorni.
Decreto legge 20 marzo 2014