Vittoria per l’automobilista beccato con l’autovelox perché la polizia stradale non dimostra la presenza d’idonea segnaletica stradale collocata preventivamente rispetto all’autovelox. A sancirlo la recentissima sentenza numero 188/14 del 12 maggio 2014 del Giudice di pace di Maglie, avvocato Anna Loretana Specchia, che presenta una novità rilevante in materia di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada effettuate con apparecchi elettronici. In particolare, nel caso di specie, il magistrato onorario ha accolto il ricorso di un’automobilista predisposto dallo “Sportello dei Diritti”, perché ha rilevato che non é stata provata la “presenza di idonea segnaletica collocata preventivamente rispetto all’apparecchio di rilevamento” specie in tratto in cui sono presenti intersezioni stradali che richiederebbero, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento, la presenza di un segnale per ogni incrocio al fine di garantire la piena cognizione della collocazione dell’autovelox. A tal proposito, il giudice sottolinea “che non é stata fornita alcuna prova che tra il segnale “controllo elettronico della velocità” ed il luogo dove é avvenuto il rilevamento non vi sono intersezioni stradali”. Ma v’è di più. “La presenza di intersezioni stradali comportava l’obbligo per l’Amministrazione di collocare la segnaletica in prossimità di ogni intersezione potendosi solo in tal modo avere la certezza che tutti gli utenti della strada hanno potuto avere cognizione dell’apparecchio di rilevazione della velocità”. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di un’importante decisione che mette in evidenza le necessarie garanzie poste a tutela degli utenti della strada, quale quella imprescindibile dell’avvistabilità ai fini di sicurezza stradale delle strumentazioni di rilevazione delle infrazioni.