È entrato in vigore dal 10 giugno, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 132 del 10 giugno 2014), il nuovo calendario di scadenze per la TASI, disposto dal “decreto ponte” (D.L. n. 88/2014) approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 6 giugno scorso. Il decreto ha confermato in via d’urgenza le scadenze stabilite dal maxiemendamento al decreto IRPEF (D.L. n. 66/2014), che dopo il voto di fiducia del Senato è passato ora all’esame della Camera per la conversione definitiva entro il 23 giugno.
Orbene il calendario è a scadenza “multipla”, 16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre, a seconda della data di pubblicazione delle aliquote.Non essendoci una misura base di legge, non era chiaro come doveva essere pagato l’acconto Tasi, se non altro perché questa imposta fa il suo debutto quest’anno e i lati oscuri sono tanti.E’ la tassa sui così detti servizi indivisibili (illuminazione pubblica, verde, manutenzione stradale) che rimpiazza l’Imu sulla prima casa (la pagano poi anche le seconde case insieme all’Imu). Da qui il caos a causa in un primo momento della mancata proroga per la scadenza della 1° rata dell’acconto Tasi che era stata fissata al 16 giugno, e che ora viene fortunatamente rinviata al 16 ottobre per i comuni inadempienti.
Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, infatti, hanno dato il via libera al testo del decreto legge Irpef, ed è stato quindi approvato, con un emendamento fra le altre cose, il rinvio della Tasi.I comuni ritardatari sulla Tasi, che non hanno rispettato i termini per la presentazione delle delibere e che quindi vedranno slittare i termini del primo versamento al 16 ottobre, riceveranno un acconto corrispondente al 50% del gettito annuo stimato.Secondo i dati definitivi del Mef sono 2.163 le delibere pubblicate, un quadro che lascia vacanti le decisioni in ben circa 5.894 Comuni.Il problema nasce dal termine ultimo (previsto in prima battuta) del 23 maggio per l’invio delle delibere delle aliquote da parte dei Comuni al Mef laddove solo il 10% dei comuni è già pronto con l’aliquota.
Per cui, chi non ha deliberato l’aliquota potrà far slittare il pagamento dell’acconto al 16 ottobre prossimo. Nelle scorse settimane, infatti, molte amministrazioni, alle prese con le elezioni o con un “dimenticanza”, non hanno ufficializzato le nuove aliquote della tassa sulla prima casa che andrà a sostituire l’Imu.
Nel complesso, il 70% dei Comuni, circa seimila in totale, hanno mancato l’appuntamento con l’obbligo di delibera sulle nuove aliquote in riferimento alla parte della Iuc, la nuova imposta unica sui Comuni, che vede al centro il possesso di un immobile utilizzato come abitazione principale. L’Associazione nazionale tributi enti locali (Anutel), che esamina le delibere per affiancare Comuni e contribuenti, parla di <<una situazione di caos generale di cui rischiano di far le spese i contribuenti>>, mentre Confedilizia parla di <<un’imposizione politica sbagliata>> nella regola che indica lo standard del 10% nella quota a carico degli inquilini.
Orbene, nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio i contribuenti verseranno la prima rata entro il 16 giugno 2014. Per i “ritardatari” invece il pagamento della prima rata viene appunto rimandato al 16 ottobre 2014 se i comuni delibereranno le aliquote entro il 10 settembre 2014 e saranno pubblicate sul sito del Mef entro il 18 settembre 2014. I Comuni che non riusciranno ad inviare le aliquote neanche a settembre, potranno saldare il conto il 16 dicembre 2014, calcolando la Tasi con “l’aliquota di base pari all’1 per mille e, comunque, entro il limite massimo previsto”, ovvero che la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Sempre in casi di ritardi alla data del 10 settembre viene stabilito anche che “la Tasi è dovuta dall’occupante, nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”.
Una delle novità con la Tasi sta, infatti, nel fatto che chi è in affitto è chiamato alla cassa. Rispetto all’Imu poi che ognuna delle quote di proprietà deve pagare singolarmente, la Tasi va pagata in un unico versamento di un unico soggetto. La quota che tocca all’affittuario va dal 10% al massimo del 30%. E’ il Comune a dire quanto competerà a chi è in affitto, ma attenzione se il sindaco non ha fatto sapere la quota, allora verrà applicata quella più bassa del 10%. Se l’inquilino non paga? La responsabilità è sua e distinta da quella del proprietario e, come il proprietario non può pagare la tassa per intero e poi chiedere all’affittuario di risarcirlo, allo stesso modo l’inquilino non deve anticipare il pagamento. Nel caso di più possessori (o detentori) questi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Il versamento effettuato in base alle singole quote di possesso (o di detenzione) è considerato regolare se la somma dei versamenti è pari all’ammontare dell’imposta dovuta. La Tasi dovrà essere pagata tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale.
Nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la Tasi è invece calcolata con l’aliquota dell’abitazione principale, ed è pagata tutta dalla coop.Per gli agricoltori, dai chiarimenti ministeriali che il dipartimento Finanze del ministero dell’Economia ha diffuso in un documento del 4 giugno di risposte a «domande frequenti» sull’Imu e sulla Tasi arrivano buone notizie. Si conferma nella Tasi la «finzione giuridica» già prevista nell’Imu, in virtù della quale un terreno edificabile posseduto da un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale è comunque considerato terreno agricolo, quindi esente. Il decreto Irpef, poi, ha previsto di riscrivere (ora si dice entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) l’elenco dei Comuni montani nei quali l’Imu non si paga sui terreni, ma se (com’è probabile) il nuovo elenco non arriverà in tempo, per l’acconto si applicheranno le vecchie esenzioni, più generose.
Per i comodati gratuiti, invece, si prospetta un vero rebus quando i Comuni decidono di assimilare all’abitazione principale le rendite fino a 500 euro. Il tetto dei 500 euro va infatti applicato come «franchigia», e se la casa ha una rendita maggiore il quadro sarà il seguente: l’Imu ordinaria si applicherà sulla quota di rendita superiore ai 500 euro, e la Tasi si sdoppierà: sarà quella per abitazioni principali (con eventuali detrazioni) sui primi 500 euro, e quella ordinaria sul resto della base imponibile.Se, l’immobile concesso in comodato gratuito a un parente in linea retta di primo grado, assimilato all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti la detrazione ai fini Tasi si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.In caso di separazione, la Tasi è dovuta dal coniuge al quale il giudice ha assegnato l’ex casa familiare perché è considerato, come per l’Imu, titolare di un diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la Tasi con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista per l’abitazione principale.
Le regole generali di calcolo sono quelle dell’Imu: la Tasi si calcola a mesi (si considera mese pieno quando si ha la proprietà per almeno 15 giorni), e i parallelismi con l’Imu riguardano anche le agevolazioni per i fabbricati storici e quelli inagibili o inabitabili.
Cos’è la Tasi
La Tasi è la tassa comunale sui servizi indivisibili come illuminazione pubblica e manutenzione delle strade e insieme all’Imu e alla Tari, forma l’Imposta Unica Comunale (Iuc) introdotta dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013).
Aliquote, scadenze e pagamenti
I Comuni hanno la facoltà di stabilire quale aliquota applicare: per la prima casa questa potrà salire fino al 3,3 per mille mentre su tutti gli altri immobili il tetto si alza all’11,4 per mille. Per ciascuna tipologia di immobile vi sarà una flessibilità dello 0,8 per mille. Le amministrazioni comunali dovranno utilizzare il gettito ricavato dagli eventuali aumenti, per introdurre detrazioni o altre forme di agevolazioni fiscali.La Delibera di approvazione delle aliquote della Tasi deve essere inviata telematicamente entro il 23 maggio per la pubblicazione, con efficacia costitutiva entro il 31 maggio 2014.
Se entro il 31 maggio i comuni non indicano le nuove aliquote d’imposta, la Tasi sugli immobili diversi dall’abitazione principale si dovrà pagare sotto forma di acconto applicando l’aliquota base dell’uno per mille. Si paga invece interamente a dicembre la Tasi sull’abitazione principale.Il decreto, modificando l’art. 1 comma 688 della L. 147/2013, dispone il rinvio al 16 ottobre 2014 dell’obbligo di versamento della prima rata TASI nei Comuni che non abbiano adottato entro il 23 maggio 2014 (con successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio) le delibere relative ad aliquote e detrazioni per il 2014. Ciò a condizione – dispone il decreto – che le predette deliberazioni siano pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 18 settembre.A tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle deliberazioni, in via telematica, entro il 10 settembre, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
In caso mancato invio delle delibere entro il predetto termine del 10 settembre, si prevede per i contribuenti l’obbligo di versamento dell’imposta determinata applicando l’aliquota base dell’1 per mille, con il versamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.Resta invece confermata al 16 giugno 2014 la scadenza di versamento della prima rata nei Comuni che abbiano provveduto all’approvazione e alla pubblicazione delle delibere entro i termini di legge previsti dalla legge di stabilità.
Con delibera : scadenze 16 giugno e 16 dicembre 16 giugno (si paga il 50% dell’aliquota base dell’1 per mille) e 16 dicembre (il saldo)
Senza delibera: in unica rata, entro il 16 dicembre. 16 ottobre (per i Comuni con delibera pubblicata entro il 18 settembre); 16 dicembre conguaglio (sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate) o versamento complessivo nel caso di mancata delibera alle scadenze precedenti (applicando l’aliquota base dell’1 per mille)
Come si paga?
Con F24 oppure con il classico bollettino di conto corrente postale. Le modalità di versamento della Tasi vengono rese omogenee pertanto a quelle dell’Imu, eliminando la possibilità di usare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. E’ eliminata la possibilità di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tasi ai soggetti ai quali è attribuito il servizio per l’Imu.
Chi la paga?
L’imposta è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. Fanno eccezione i terreni agricoli (nuovo art. 1, comma 669, della legge 147 del 27.12.2013 legge di Stabilità 2014). Qualora vi siano più possessori e detentori, tutti sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. A differenza dell’Imu sarà corrisposta oltre che dai proprietari dell’immobile anche dagli inquilini: le rispettive aliquote saranno decise dai comuni. La percentuale spettante agli affittuari dovrebbe oscillare tra il 10 e il 30%.
Come si calcola?
La Tasi ha la stessa base imponibile dell’imposta municipale. Quindi, per calcolarla, si parte dalla rendita catastale, (il dato si trova sull’atto di proprietà dell’immobile oppure consultando il servizio di visure catastali dell’Agenzia delle Entrate che è diventato gratuito per gli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare), la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore catastale si applica l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni, sempre su base locale.
Coefficienti
La rendita rivalutata non è sufficiente per calcolare l’importo della Tasi (e dell’IMU). Occorre anche conoscere un altro valore, quello del coefficiente che dipende dalla categoria catastale. Per le case il coefficiente è 160. Per gli immobili diversi dalle abitazioni, invece, i moltiplicatori da applicare sono: 80 per uffici (A/10), banche (D/5); 55 per i negozi (categoria C/1); 65 per gli immobili strumentali (categorie da D/1 a D/10). La rendita catastale rivalutata andrà moltiplicata per lo specifico coefficiente del proprio immobile, per ottenere la base imponibile su cui calcolare la Tasi.
Aliquote
Se il Comune non ha deliberato sull’Aliquota entro il 23 Maggio 2014, il pagamento della Tasi è posticipato a Ottobre. Se, invece, il Comune ha deliberato sull’aliquota da applicare, per conoscere tale valore occorre consultare la specifica delibera comunale, cercando le delibere sul sito del Dipartimento delle Finanze. L’aliquota si applica alla base imponibile e permette di ottenere l’imposta annua a cui va sottratta l’eventuale detrazione decisa dal Comune.
Detrazioni
Come nel caso delle Aliquote è opportuno consultare la specifica delibera comunale per sapere se sono state previste detrazioni per contribuenti con specifiche fasce di reddito o con specifiche condizioni contributive (ad esempio: pensionati, redditi bassi, famiglie numerose, ecc. ecc.). L’eventuale detrazione va sottratta all’importo annuo dovuto per la Tasi.
Specifiche sulla ripartizione del tributo
L’importo da pagare per la Tasi, va rapportato alla quota di possesso dell’immobile e ai mesi di possesso dell’immobile. Se, quindi, l’immobile è in comproprietà al 50%, bisognerà dividere a metà l’imposta annua e dividere a metà anche la detrazione decisa dal Comune. Per quanto riguarda il periodo di possesso si applicano gli stessi criteri dell’Imu, ovvero, un periodo di almeno 15 giorni viene equiparato a un mese intero.
Determinazione dell’importo
Una volta stabilita l’imposta annua, con l’applicazione delle detrazioni, la quota e i mesi di possesso, bisognerà dividere la cifra ottenuta per due. Si arriverà in questo modo all’importo da versare in acconto entro il 16 giugno.
Avv. Maurizio Villani Avv. Iolanda Pansardi