Contratto di inserimento: in scadenza i contributi. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno

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I datori di lavoro che assumono giovani, disoccupati, donne e persone con handicap con il contratto di inserimento, possono usufruire di benefici contributivi. L’agevolazione riguarda la riduzione dei contributi da versare all’Inps.Il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, della Legge Biagi,  per ha introdotto tra i contratti stipulabili il contratto di inserimento, destinato ai giovani, alle donne ed ai disoccupati, e che può avere una durata contrattuale che va dai 9 ai 18 mesi.
I lavoratori che possono essere assunti con il contratto di inserimento

Il campo di applicazione del contratto di inserimento è limitato solo a determinati soggetti, sia lavoratori che datori di lavoro.Sono i seguenti soggetti:
– soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
–  lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
donne di qualsiasi età
–  persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
– le prestazioni occasionali.
– donne in aree svantaggiate.

Quali sono le aree svantaggiate?
Per gli anni 2004, 2005 e 2006 un Decreto Ministeriale indicava le aree territoriali di applicazione del contratto di inserimento. Esse sono tutte le regioni e le provincie autonome. Poi sono stati definiti anche le regioni in cui è possibile è possibile l’applicazione del contratto di inserimento per tutte le donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche ad elevata disoccupazione femminile. Si tratta di:   Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. Detta misura è stata confermata nel 2007 e nel 2008, ma in quest’ultimo Decreto è stata esclusa la Regione Calabria. Agevolazioni confermate per le altre regioni.

I datori di lavoro che, pur avendone diritto, non hanno richiesto le agevolazioni per l’inserimento in azienda di donne senza lavoro fisso negli anni 2009-2012 (o ne abbiano usufruito solo in parte), possono “correre ai ripari” inviando tramite PEC, entro il 30 giugno, una dichiarazione delle retribuzioni parzialmente o totalmente esenti con relativo codice. Chi invece avesse usufruito di un’agevolazione non avendone diritto, deve trasmettere una nuova dichiarazione che regolarizzi le precedenti.