Società di riscossione condannata a pagare le spese di causa se ha iscritto un’ipoteca nonostante lo sgravio del Fisco. Le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore sono valide a tutti gli effetti.
Stop alla società di riscossione e condanna alle spese di giudizio se avvia il procedimento di riscossione senza una preventiva verifica della pretesa tributaria.E’ con una significativa decisione della Cassazione, sezione tributaria, l’ordinanza n. 16948 del 24 luglio 2014, che l’esattore è condannato a pagare le spese di causa nel caso in cui abbia iscritto ipoteca sui beni del contribuente nonostante l’avvenuto sgravio del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate.Per la Suprema Corte sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono valide a tutti gli effetti le comunicazioni telematiche fra ente impositore ed esattore.Ed è una norma di legge a sancirlo, in particolare l’articolo 15 della legge 59 del 1997 che ha stabilito la validità e la rilevanza a tutti gli effetti della trasmissione con strumenti informatici di atti formati con strumenti informatici o telematici.Nonostante ciò la Serit Sicilia spa aveva impugnato dinanzi al giudice di legittimità la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva attribuito la responsabilità della lite, anche ai fini della regolazione delle spese, sulla base dell’affermazione che “lo sgravio è atto telematico, per cui il concessionario, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto controllarne la tempestività mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile”.Gli ermellini, si sono uniformati a questo orientamento in quanto: l’affermazione si articola in un implicito giudizio di fatto, secondo il quale l’agente della riscossione poteva conoscere lo sgravio “mediante l’uso del terminale allo stesso accessibile” indipendentemente dalla comunicazione dello sgravio pervenutagli per flusso telematico.