Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio, provvedimento direttoriale n°100649, sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione attestante l’avvenuta estinzione del mutuo, che banche, intermediari finanziari, enti previdenziali concedenti dovranno utilizzare obbligatoriamente dal 1° gennaio 2015 ai fini della cancellazione delle ipoteche.
Ai sensi dell’art.40-bis del DLgs 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la procedura prevede che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato a partire dal 2 giugno 2007, a seguito di frazionamento, si estingua automaticamente nel momento di estinzione del debito. Il creditore rilascia al debitore apposita quietanza che attesti la data di estinzione del debito e trasmette entro trenta giorni alla conservatoria dei registri immobiliari la relativa comunicazione di cancellazione dell’ipoteca.
Le nuove modalità potranno essere utilizzate dagli operatori già dal 1° settembre 2014 in alternativa a quelle attualmente in vigore. Dal 1° gennaio 2015, invece, dovranno essere utilizzate solo le nuove modalità.