Entro il 30 settembre 2014 i datori di lavoro interessati ai benefici per l’occupazione previsti dalla legge n. 191/2009, per l’anno 2012, devono inviare apposita domanda all’Inps anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate. Con circolare n. 98 del 6 agosto 2014 l’Inps fornisce le modalità operative.Con i commi 134, 135 e 151 dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, sono stati introdotti in via sperimentale nel nostro ordinamento una serie di benefici connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari.
Quali:
– il comma 134, 1° periodo, ha previsto benefici per l’assunzione di lavoratori disoccupati che abbiano almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
– il comma 134, 2° periodo, ha previsto benefici per la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati benefici connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
– il comma 151 ha previsto benefici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Modalità di presentazione delle domande
Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
L’inoltro dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare in commento (30 settembre 2014); è necessario che i datori di lavoro presentino le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate.