Dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all’articolo 1 comma 9 della legge 243 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi ; accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo.
Chi può optare per il calcolo contributivo?
Le lavoratrici con un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 (quindi quelle che rientrano nel sistema retributivo), che non abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007; e quelle con anzianità contributiva inferiore, (che rientrano nel sistema “misto”) a condizione che non abbiano già esercitato in passato il diritto di opzione per il contributivo. L’Inps (messaggio 2700 del 12-3-2010) cita esplicitamente tra coloro che non possono accedere alla sperimentazione “le lavoratrici in mobilità lunga (articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.81 – circ, n. 116 del 2003) e le lavoratrici autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007 (articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 – circolare n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta)”.
Qual è il vantaggio per chi opta per il contributivo?
Il vantaggio consiste nella possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità con i requisiti più favorevoli in vigore prima del 2008, quindi con 57 (o 58) anni di età, avendone 35 di contributi. L’uscita effettiva può insomma essere anticipata di vari anni e in questo senso la convenienza è aumentata ancora con la riforma in vigore dal 2012, che sposta ulteriormente in avanti la possibilità di lasciare il lavoro.
E quale è lo svantaggio?
La pensione sarà più bassa. L’importo viene determinato per intero con il metodo di calcolo contributivo, invece che il metodo di calcolo contributivo a parità di anni lavorati è generalmente meno conveniente del retributivo perché tiene conto dell’intera carriera lavorativa e non solo degli ultimi dieci anni; inoltre il calcolo contributivo viene periodicamente aggiornato, in con conseguente riduzione dell’importo, per tenere conto dell’aumento dell’aspettativa di vita.
Scadenze dell’opzione contributiva
Sebbene, almeno in teoria, il diritto di esercitare l’opzione contributiva, sia previsto fino al 31 Dicembre 2015, la Circolare 35/2012 ha, di fatto, rivisto i termini per godere di questo beneficio, dal momento che ha interpretato la data del 31 Dicembre 2015 come scadenza per l’accesso alla pensione, considerando la finestra mobile. Per questo motivo, occorre considerare 18 mesi + 1 di finestra per le lavoratrici autonome e 12 mesi + 1 per la finestra delle lavoratrici dipendenti, giungendo alla ridefinizione dei termini nel modo che segue:
-31 Maggio 2014, termine – già scaduto – per le lavoratrici autonome;
-31 Novembre 2014, termine previsto per le donne soggette a contratto di lavoro dipendente nel settore privato;
-31 Dicembre 2014, termini previsto per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico.