Esenzione dell’imposta di bollo e registro per piccole cause

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Via libera all’esenzione da bollo e registro per le piccole cause. Non dovuti per le sentenze di appello alle pronunce del Giudice di Pace. Nessun pagamento dell’imposta di registro e di boll o sulle sentenze relative alle cause di valore più modesto. È quanto chiarisce la risolu zione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, estende l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace. Le imposte di bollo e di registro vanno in soffitta:

– Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei succe ssivi gradi di giudizio.

– L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche al le relative sentenze di appello del tribunale ordinario.

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