Dal 3/11/2014 sono concretamente operative le procedure che riguardano l’uso di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi non essendone proprietario. Ciò vuol dire che il possesso -esclusivo e personale- si protrae per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, il nominativo di chi utilizza il veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione, e a tal scopo va presentata una comunicazione agli uffici della Motorizzazione (DTT, dipartimento trasporti terrestri). In questo modo la circolare del 10 luglio 2014 rende operativo l’articolo 94 del Codice della Strada che disciplina il “divieto di intestazione fittizia dei veicoli”.
La norma vale per qualunque veicolo, motoveicolo e rimorchio, e non si applica, al momento, ai veicoli superiori alle 6 tonnellate, tantomeno influisce sulla norma se l’autovettura è nuova o se ha già qualche anno. Laddove intervenisse a partire dal 3 novembre una disgiunzione tra il possesso e l’intestatario della carta di circolazione che superi i 30 giorni è necessario procedere all’aggiornamento.
Per le aziende la Motorizzazione con la Circolare n. 23743/2014 chiarisce che l’aggiornamento della carta di circolazione è obbligatorio solo nel caso in cui il veicolo aziendale venga assegnato al dipendente per uso esclusivo personale e continuativo.
Sono esclusi dall’obbligo di aggiornamento della carta circolazione auto:
-i conducenti di auto aziendali attribuite a titolo di fringe-benefit;
-i veicoli aziendali ad uso promiscuo;
-i casi in cui più dipendenti si alternano nell’utilizzo dello stesso veicolo aziendale.
Per i privati se l’uso del veicolo è continuato e superiore a 30 giorni, allora scatta l’obbligo di annotazione.
Le norme non si applicano,ossia non è previsto nessun adempimento per :
– i famigliari che siano conviventi, “quindi il figlio può continuare a guidare l’auto del genitore purché vi sia una situazione di convivenza”. Se il figlio, per esempio, va a vivere in un’altra città e fa un cambio di residenza potrà usare l’auto del genitore, a patto di fare l’aggiornamento della carta di circolazione: deve segnalare che vi è una sorta di comodato, in questo caso del suo genitore a suo favore
– nei casi di auto aziendali assegnate ai dipendenti (fringe benefit)
– gli autotrasportatori (per i quali dovranno essere emanate norme specifiche).
L’obbligo invece ricade nei seguenti casi:
– comodato (esclusi quelli dove il comodatario e’ un familiare convivente del proprietario)
– locazione senza conducente (noleggio),
– custodia giudiziale con facolta’ d`uso del veicolo
– utilizzo di veicoli di soggetti incapaci (minori, interdetti, etc.) o deceduti (in attesa che si attui la successione)
– utilizzo di veicolo con contratto “rent to buy”
– utilizzo di veicoli facenti parte di un “trust”
Il soggetto su cui grava l`obbligo di comunicazione, e a nome del quale potrebbero scattare le sanzioni è , nei singoli casi :
-il comodatario (in caso di comodato). In questo caso deve procedere alla comunicazione il comodatario (persona che usa l`auto in comodato), con rilascio da parte dell`ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione
-il locatario o sublocatario (in caso di noleggio). Procede alla comunicazione il locatore (persona che da’ l`auto in noleggio) munito di delega, senza necessita’ di stampare il tagliando di aggiornamento ma solo di una ricevuta attestante l`assolvimento dell`obbligo.
-l`affidatario (in caso di custodia giudiziale) procede alla comunicazione l`affidatario (persona a cui e’ stata affidata l`auto), con rilascio da parte dell`ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Occorre una dichiarazione che attesti la propria qualita’ di affidatario con gli estremi del provvedimento di custodia.
– utilizzo veicolo di soggetto incapace (minore, interdetto, etc.). Procede alla comunicazione il genitore o il tutore, con rilascio da parte dell`ufficio DTT di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Nella comunicazione vanno specificati i dati della persona nelle cui mani viene messo il veicolo con gli estremi del provvedimento del giudice tutelare.
– utilizzo veicolo intestato a persona deceduta (in attesa che si attui la successione). Procede alla comunicazione l`erede che si intesta provvisoriamente il veicolo, con rilascio di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Alla domanda va allegata una dichiarazione con la quale l`utilizzatore dichiara la propria qualita’ di erede con tutte le informazioni sul decesso e sulla procedura di successione.
-l`utilizzatore nel caso di contratti “rent to buy”(uso con futura vendita). Procede alla comunicazione l`utilizzatore con rilascio di un tagliando di aggiornamento da apporre sulla carta di circolazione. Alla domanda va allegata una dichiarazione con quale il proprietario attesta di aver posto il veicolo nella disponibilita’ dell`utilizzatore a titolo di “rent to buy”, specificando la durata del contratto.
La comunicazione va fatta all`ufficio locale della Motorizzazione (DTT), direttamente o tramite un`agenzia di pratiche auto (studi di consulenza automobilistica), entro 30 giorni da quando ha avuto inizio il possesso, utilizzando la modulistica fornita dall`ufficio stesso.
Alla richiesta di annotazione vanno allegati le attestazioni di pagamento di 16 euro per imposta di bollo (ccp n.4028) e di 9 euro per diritti di motorizzazione (ccp n.9001). Nel caso si rendesse necessaria la duplicazione della carta di circolazione il bollo e’ di 32 euro. Nei casi dove non e’ necessaria l`emissione del tagliando di aggiornamento si pagano solo i diritti di motorizzazione.
In caso di omissione ad un controllo puo’ seguire l`applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 516,46 a 2.582,28 euro e il ritiro della carta di circolazione, con invio della stessa agli uffici del DTT per l`adempimento.
Le sanzioni sono applicabili solo ai casi di possesso iniziato a partire dal 3/11/2014, decorsi i 30 giorni utili per adempiere all`obbligo. I possessi iniziati prima di tale data possono o meno essere “regolarizzati”, a scelta dei soggetti coinvolti, senza rischio di sanzionamento.
La circolare del Ministero fa sapere che il mancato «aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014» non dà luogo all’applicazione della multa.
Il soggetto che in forza di un atto posto in essere prima del 3 novembre 2014, usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre.
Circolare del Ministero dei trasporti del 10/7/2014
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