Corte Costituzionale: Illegittima la presunzione sui prelevamenti dei professionisti

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La norma introdotta nella finanziaria 2005 (art. 1, Legge 311/2004), in riforma dell’articolo 32 del DPR 600/1973, aggiungeva accanto al termine “ricavi” il riferimento ai “compensi” con l’effetto di rendere applicabile anche ai lavoratori autonomi la presunzione già prevista per i titolari di reddito d’impresa di considerare compensi i prelevamenti che non fossero supportati dall’indicazione del soggetto beneficiario. Questo significava: i prelievi non documentati producevano costi in nero, i costi in nero portavano a compensi non dichiarati. Per cui i lavoratori autonomi in caso di accertamento avrebebro dovuto giustificare, voce per voce, tutti i prelevamenti effettuati dai propri conti correnti negli ultimi cinque anni, a prescindere dalle modalità ossia contanti, bancomat e carta di credito. Ogni prelevamento senza una giustificazione sarebbe stato automaticamente considerato un compenso, in base al principio “nero genera nero”, non dichiarato, con sottrazione di materia imponibile al fisco.

Con la sentenza N. 228 depositata il giorno 6.10.2014, la Consulta si e’ espressa in tema di prelievi di conto corrente bancario effettuati dai professionisti, sancendo l`incostituzionalita’ della norma di legge che parla di “compensi”, stabilendo come sia inapplicabile ai professionisti l`assurda presunzione in base alla quale i prelevamenti di contanti non documentabili equivalgano a ricavi non dichiarati.

La sentenza della Corte di Cassazione è fondata su diverse motivazioni:
– la norma in questione lede i principi di uguaglianza (art. 3) e di capacità contributiva (art. 53);
– le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo, anche se affini sotto diversi punti di vista, godono di specificità tali da far ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento operata dalla disposizione censurata dove si prevede anche per i lavoratori autonomi l’equivalenza prelevamento/compensi;
– si conferma la validità della presunzione prelevamento/ricavi per gli imprenditori (cfr sentenza Corte Costituzionale n. 225/2005) laddove il coordinamento dei diversi fattori produttivi rende fisiologica la sincronia tra acquisto di fattori e conseguente vendita di prodotti o servizi;
– per i lavoratori autonomi l’attività si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato produttivo che assume differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi;
– è irragionevole presumere l’equivalenza prelevamento/compensi anche in relazione al sistema di contabilità semplificata generalmente adottato dai lavoratori autonomi, che rende inevitabili situazioni promiscue tra entrate e spese professionali e personali.
– nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

Petranto la Corte Costituzionale
– dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi».

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