Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’art. 7 della legge delega n. 23/2014. Contiene un nutrito pacchetto di semplificazioni, vediamo nel dettaglio “ Spese di vitto e alloggio dei professionisti “
Semplificazioni fiscali, professionisti: deducibilità delle spese di vitto e alloggio da parte del committente
L’art. 10 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) stabilisce che le prestazioni di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista e che, di conseguenza, le relative spese non possono essere dedotte dallo stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Tale disposizione, si ritiene, non muta il principio dell’integrale deducibilità di tali spese per l’impresa cliente. I professionisti non dovranno “riaddebitare” le spese in fattura al committente né dedurle in sede di dichiarazione dei redditi. Ciò significa che dal periodo di imposta in corso 31 dicembre 2015 (( secondo quanto prevede il decreto) non sarà più necessario che l’impresa committente, dopo aver ricevuto le fatture relative al vitto ed all’alloggio del professionista, le trasmetta a quest’ultimo affinché possa dedurle dal suo reddito integralmente – nonostante siano intestate al committente – e addebitarle in fattura insieme al proprio compenso.
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