Nessuna duplicazione di costi: o smaltimento autonomo o Tari

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Niente Tari per capannoni e spazi scoperti, parti integranti del ciclo produttivo industriale che genera rifiuti speciali smaltiti direttamente dall’azienda e non assimilabili ai rifiuti urbani.Le superfici che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali sono escluse dal tributo, anche a prescindere dall’eventuale intervento regolamentare del Comune. L’esenzione coinvolge sia i magazzini intermedi di produzione sia quelli di stoccaggio dei prodotti finiti. Questo secondo il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 2/Df del 9 dicembre 2014.

La precisazione arriva a seguito di un quesito sulla determinazione della superficie tassabile, ai fini della Tari, di immobili nei quali viene svolta un’attività di produzione di tubi di acciaio, che genera rifiuti speciali non assimilabili, con costi di smaltimento a carico dell’azienda. Viene richiesta l’esenzione dal pagamento della Tari, sia per le aree in cui ha luogo la vera e propria attività di produzione, sia per gli spazi comunque funzionalmente connessi al processo industriale, vale a dire le superfici per lo stoccaggio di materie prime, i magazzini intermedi di produzione, i magazzini adibiti al deposito di prodotti finiti.

La legge (articolo 1, comma 649 della legge 147/13) vieta di applicare la Tari alle aree che producono rifiuti speciali, che le imprese devono smaltire in proprio certificando poi di avervi provveduto.
Il comune quindi non può chiedere il pagamento della Tari (tassa rifiuti) alle aziende che producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali ed al cui smaltimento provvedono direttamente (o tramite aziende specializzate), relativamente alle aree in cui l’operazione avviene.

Pertanto, conclude la risoluzione, nel caso in esame, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio vanno considerati intassabili, in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune. Analogamente, sono escluse dall’ambito applicativo della Tari le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, quando asservite al ciclo produttivo.

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