Contributo sperimentale per l’acquisto dei servizi per l’infanzia: pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – di giovedì 11 dicembre 2014 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione concernente il contributo sperimentale per l’acquisto dei servizi per l’infanzia previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il decreto stabilisce i criteri di accesso al beneficio e le modalità di utilizzo delle misure previste, determina il numero e l’importo dei voucher.
La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

I fondi stanziati per l’iniziativa ammontano a 20 milioni di euro annui, per il 2014 e il 2015. Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio è erogato nei limiti di spesa stabiliti e secondo l’ordine di presentazione delle domande. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.
Il beneficio di cui all’articolo 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi.

Importante ricordare che una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell’INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni poiché il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.

Scheda tecnica decreto

Decreto

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