La Guardia di Finanza può fare accessi, ispezioni o verifiche anche fuori dai propri confini territoriali di competenza: con la conseguenza che la successiva cartella di pagamento, emessa sulla base della relativa ispezione, è valida e non può essere impugnata. ” Sono legittimi gli avvisi di accertamento emessi dalla Guardia di Finanza sulla base di indagini eseguite in località diversa da quella di competenza. Non c’è nessun limite territoriale per accessi, ispezioni o verifiche effettuati per conto dell’amministrazione finanziaria”. Questo è quanto ha stabilito la Sesta Sezione – T della Suprema Corte con l’ordinanza n. 90 dell’8 gennaio 2015 rigettando il ricorso di una società che impugnava l’avviso di accertamento ricevuto, dolendosi, tra gli altri motivi, del fatto che l’atto si basava sulle verifiche eseguite da un reparto della Guardia di Finanza “fuori zona” rispetto alla sede della stessa contribuente.Le motivazioni della sentenza sono state:
– gli agenti della Guardia di Finanza, anche quando svolgono attività di rilevanza tributaria, non sono né dipendenti, né organi degli uffici del Ministero delle finanze, ma appatengono ad un corpo militare nazionale che ha i propri comandi a livello sia centrale che locale
– l’attività del personale, anche quando inerisce atti o indagini a carattere tributario, si concretizza in una cooperazione esterna, alla quale non si possono applicare i criteri di organizzazione o competenza territoriale stabiliti per gli uffici delle imposte
– la cooperazione della Guardia di Finanza con gli uffici dell’amministrazione finanziaria, visto che è volta a requisire e reperire elementi utili per l’accertamento impositivo e per la repressione di violazioni tributarie, può dipendere da una preventiva richiesta dei suddetti uffici, ma allo stesso tempo può anche effettuarsi di propria iniziativa
Petranto la sentenza afferma che i dati reperiti a seguito di verifiche, ispezioni o accessi della Gdf sono legittimamente utilizzabili ai fini tributari, a prescindere dalla loro provenienza e, dunque, ancorché siano derivati da reparti appartenenti a località diverse da quella dove il contribuente ha il domicilio fiscale.
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