Rideterminazione del valore della partecipazione. Imposta pagata dai donatari, risoluzione delle Entrate

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La risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014 ha precisato che, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati acquisite per donazione, i donatari che si avvalgono della procedura di rideterminazione del loro valore di acquisto non possono scomputare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante. Ciò, in considerazione del fatto che l’imposta sostitutiva corrisposta dal donante, avente natura di imposta personale, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione con l’effetto di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.
La disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 2, lettera ee), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 701 – che ha introdotto la possibilità di scomputo dell’imposta nel caso di successive rideterminazioni – è volta, infatti, al recupero dell’imposta pagata dal medesimo soggetto che si è avvalso di ripetute procedure di rideterminazione al fine di evitare duplicazioni d’imposta.
Ciò premesso, ai fini del versamento delle imposte sostitutive in esame, l’articolo 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall’articolo 1, comma 156, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede la possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
Considerato che la risoluzione n. 91/E è stata pubblicata in data 17 ottobre 2014, a causa dell’incertezza interpretativa connessa alla fattispecie in esame, i soggetti che, nelle more delle istruzioni fornite dall’Amministrazione, abbiano scomputato l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante, possono regolarizzare il carente versamento entro sessanta giorni dall’emanazione del presente documento di prassi, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente espresso dall’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ai fini dell’efficacia della rivalutazione è necessario, altresì, che il versamento sia maggiorato degli interessi corrispettivi nella misura prevista dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, avente ad oggetto gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. 3  Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.40 del 20/04/2015

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