I contribuenti che si avvalgono del nuovo strumento giuridico della negoziazione assistita per le risoluzioni consensuali di separazione non devono pagare l’imposta di registro, di bollo e le altre imposte relative agli atti e ai documenti del procedimento di scioglimento del matrimonio. È quanto chiarisce la risoluzione n. 65/E dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia precisa che l’esenzione resta valida anche per la negoziazione assistita in quanto gli effetti del nuovo strumento sono parificati rispetto ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio. L’articolo 19 della legge 74/1987 prevede, infatti, che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.