Con l’entrata in vigore della legge europea 2014 (legge 115/2015) anche in Italia le prestazioni di servizi connesse alle importazioni di beni di modico valore e alle importazioni di carattere non commerciale diventano non imponibili ancorché l’importazione non sia stata assoggettata a Iva in dogana. La non imponibilità era circoscritta ai soli servizi che, in quanto ricompresi nel valore delle merci dichiarato all’importazione, avevano scontato l’Iva in dogana. Di conseguenza, siccome le tipologie di importazioni in oggetto sono in franchigia da Iva, i servizi internazionali ad esse afferenti (quali, per esempio, il trasporto) finivano per essere sistematicamente tassate, questo secondo la Commissione europea, era in contrasto con la normativa Iva.
Arriva quindi anche la modifica alla normativa italiana che riconosce la non imponibilità ai servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile a prescindere dal loro assoggettamento a Iva in dogana, subordinando la non applicazione dell’imposta alla sola condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile, ad esempio nel valore dei beni dichiarato all’atto dell’importazione.