Impossibile licenziare il lavoratore per scarso rendimento se questi è stato assente per malattia per troppo tempo. Cass. sent. n. 17436/2015 del 2.09.2015.
Emessa il 2 settembre una sentenza della Cassazione che afferma che le troppe assenze del dipendente non giustificano il licenziamento per scarso rendimento, specie se la causa di ciò è una malattia ed egli non ha superato il periodo di comporto (ossia il periodo massimo di malattia consentito dal CCNL). La sentenza specifica che per le reiterate assenze del dipendente per malattia il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, motivando tale drastica scelta sulla base della mancanza di formazione e competenza determinata proprio dalla costante lontananza dal luogo di lavoro. L’azienda può disporre il licenziamento solo dopo che si sia esaurito il periodo di comporto fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, oppure, in difetto, determinato secondo equità.Il licenziamento per scarso rendimento è una ipotesi diversa e separata da quella delle ripetute assenze per malattia. Le uniche diminuzioni di rendimento che può prendere in considerazione l’azienda ai fini del licenziamento sono quelle determinate da imperizia, incapacità, negligenza, ma non anche quelle determinate da assenze per malattia. Lo scarso rendimento, inoltre, è caratterizzato da un comportamento colpevole del lavoratore, mentre non è così per le assenze dovute a malattia, dove si ha una “forza maggiore”, non dipendente dalla volontà del lavoratore, né dalla sua colpa. Salvo che, ovviamente, il lavoratore, pur malato, non abbia fatto di tutto per guarire e, con il proprio comportamento, abbia compromesso la convalescenza.In sintesi, in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può solo esercitare il recesso dopo che si sia esaurito il periodo di comporto.
Alfredo Magnifico