Lecito produrre documenti aziendali attestanti la posizione lavorativa

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24106 del 2016, ha ribadito l’importante principio in tema di produzione documenti in tribunale secondo il quale è sempre legittima la produzione di documenti da parte del lavoratore che metta a disposizione del giudice documenti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa.
Un lavoratore che in una controversia di lavoro produca copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà nei confronti del datore di lavoro di cui all’articolo 2015 del codice civile.
Questo anche nel caso in cui i documenti prodotti non abbiano avuto influenza decisiva sull’esito del giudizio, operando in ogni caso la scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’articolo 51 del codice penale, «che ha valenza generale nell’ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico».
Alfredo Magnifico

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