La Corte di Cassazione, con una sentenza depositata il 7 dicembre scorso destinata a fare giurisprudenza, scrive una nuova pagina nel diritto del lavoro. Il datore di lavoro può licenziare un dipendente non solo in caso di difficoltà economiche e in situazioni di ristrutturazioni aziendali dettate da una congiuntura negativa, ma anche per “una migliore efficienza gestionale” e per determinare “un incremento della reddittività”. In parole povere: per cercare di aumentare i profitti. La Cassazione è intervenuta sul caso di un dirigente messo alla porta dalla azienda dove lavorava, dopo due sentenze tra di loro in contrasto. Il giudice di primo grado aveva stabilito che il licenziamento era legittimo in quanto “effettivamente motivato dall’esigenza tecnica di rendere più snella la catena di comando e quindi la gestione aziendale”. Giudizio ribaltato in appello, dove il giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento in quanto non era stato motivato dalla necessità economica e dalla presenza di eventi sfavorevoli, ma essendo stato “motivato soltanto dalla riduzione dei costi e quindi dal mero incremento del profitto”.
Appellandosi all’articolo 41 della Costituzione che prevede la libera iniziativa economica dei privati, la Cassazione ha ritenuto che non sia necessario essere in presenza necessariamente di una crisi aziendale, un calo di fatturato o i conti in rosso per procedere a un licenziamento. Il provvedimento può essere così giustificato anche per migliorare l’efficienza di impresa o per la soppressione di una posizione o anche per adeguarsi alle nuove tecnologie. In poche parole, se l’attività dei privati è libera, deve esserlo anche la possibilità di organizzarla al meglio. Rimane potestà del giudice verificare l’effettiva ragione presentata dall’azienda per giustificare il licenziamento per riorganizzazione e il nesso di casualità tra i due eventi (così come lo è in caso di licenziamento per motivi economici).
Il passaggio destinato a fare giurisprudenza è il seguente: “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore”.
SE NON AMMAZZA IL JOBS ACT, CI PENSA LA CASSAZIONE .