La circolare n. 58 del 2016, ha fornito chiarimenti per gli iscritti alle gestioni pubbliche circa la corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ed ha inoltre definito i nuovi criteri per l’individuazione del sistema di calcolo contributivo ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici.
Veniva in essa precisato, che per gli assicurati che chiedono la liquidazione della pensione a carico della gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, in virtù della maturazione a decorrere dal 1.1.2012 dei nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214 del 2011, si faceva riferimento alla sola contribuzione versata e accreditata nella gestione assicurativa in cui la pensione era liquidata.
Con la Circolare 10 del 24 gennaio 2017 condivisa anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si forniscono ulteriori chiarimenti circa:
- Accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi presso altre forme assicurative obbligatorie
- Accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che possano far valere periodi assicurativi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti
riportando, a titolo esemplificativo, due casistiche.