Spazio alla cumulabilità del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo con i contributi comunitari concessi per i medesimi investimenti. Con la risoluzione n. 12/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla fruibilità dell’agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e delle sovvenzioni erogate dall’Unione Europea specificando, in particolare, le modalità di calcolo per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito. L’esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili a entrambe le discipline agevolative: l’importo del credito d’imposta teoricamente spettante sommato con i contributi comunitari riferibili ai costi eleggibili al credito non deve risultare superiore ai costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione. Ciò al fine di accertare che, a seguito del cumulo degli incentivi, le spese relative agli investimenti ammissibili non risultino coperte oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare. Come cambia l’agevolazione – La legge di Stabilità 2015, modificando la misura introdotta dall’art. 3 del Dl 145/2013, ha riconosciuto un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
La legge di bilancio 2017 ha recentemente prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: – l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati; – l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo” non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere “altamente qualificato”; – l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.
Cumulo tra credito d’imposta e incentivi comunitari – Il documento di prassi chiarisce che la cumulabilità tra credito d’imposta e contributi comunitari va verificata in relazione ai costi ammessi ad entrambe le discipline agevolative. Se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l’istante intende accedere all’agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l’intero importo calcolato. Nel caso, invece, di superamento del limite massimo (cioè il 100% dei costi sostenuti) bisognerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.