I contribuenti hanno tempo fino al 31 marzo per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dal Dl n. 193/2016. La dichiarazione può essere presentata per tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e permette di evitare di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione. Nella circolare n. 2/E di oggi, l’Agenzia analizza alcuni aspetti della procedura di definizione agevolata in relazione ai carichi affidati da parte delle Entrate. Quali debiti possono essere definiti – Possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Per questo motivo non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016. È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria. Libertà di scelta su cosa definire – In base al Dl n. 193/2016, il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. Definibili i carichi contenenti solo sanzioni – Nel documento di prassi l’Agenzia risponde alle domande degli operatori in merito ai carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni. Anche questi carichi possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. Per poter beneficiare della definizione agevolata, anche in questi casi, il debitore deve attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla procedura entro il 31 marzo 2017. Il perfezionamento della procedura – Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata. Carichi oggetto di giudizio – Possono essere definiti anche i carichi in contenzioso. A questo proposito, il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario). Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente – con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata – riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia. Il testo della circolare è disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.it.