L’articolo 1, comma 281, legge 208 del 2015, ha previsto la facoltà per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 avessero maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, di accedere al trattamento pensionistico a prescindere dalla data di decorrenza.
L’articolo 1, commi 222 e 223, della legge 232 dell’11 dicembre 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015, non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.
Con Il Messaggio 1182 del 15 marzo 2017 si precisa che le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.