Stessi diritti tra lavoratori part-time e lavoratori a tempo pieno

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La  Corte di Cassazione sez. Civile  con la Sentenza  Num. 6087  dell’ Anno 2017 afferma che ;Il lavoratore part time ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno  in particolare per quanto riguarda:
-l’importo della retribuzione oraria;
-la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
-la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
-la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
-infortuni sul lavoro, malattie professionali;
-l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
–l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
l’accesso ai servizi sociali aziendali;
-i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro;
-i diritti sindacali.
L’unica differenza tra lavoratori part time e full time resta  unicamente legata all’entità della retribuzione per via della ridotta quantità di ore lavorate da parte dei primi,
In attuazione di una direttiva comunitaria l’Italia ha emanato una propria normativa che sancisce il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori part time. Il testo è il seguente:«Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi per il solo motivo di lavorare a tempo parziale».Con riferimento poi alla maggiorazione dovuta in caso di lavoro notturno, la Cassazione ha chiarito che essa spetta tanto ai lavoratori a tempo pieno che a quelli part time.In particolare, si legge in sentenza, l’indennità per il lavoro notturno si applica anche ai lavoratori in regime part time che abbiano lo stesso livello di inquadramento e svolgano le stesse modalità di prestazione lavorativa del personale a tempo pieno, in quanto la maggiore retribuzione per i lavoratori impiegati in turni continui e avvicendati non può essere esclusa in caso di diversità di sequenza oraria, che, tuttavia, contempli il lavoro notturno con caratteristiche di costanza. Diversamente si finirebbe per violare il principio di non discriminazione sul lavoro.
Alfredo Magnifico

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