Incentivi per l’attrazione di capitale umano Pronta la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

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I requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, le modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia. Arrivano i chiarimenti delle Entrate su tutti i regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese. Nella circolare n. 17/E di oggi vengono illustrate dettagliatamente le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva, passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”. “Lavoratori impatriati”, tutte le novità dal 1° gennaio 2017 – Chiarimenti in arrivo per il regime dei cosiddetti “lavoratori impatriati”, ossia coloro che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un’attività lavorativa. Per costoro già dal 2016 è previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, che dallo scorso 1° gennaio, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare illustra tutti i dettagli in merito alle novità introdotte nel regime, in particolare riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, che sono stati notevolmente semplificati. Viene chiarito che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana. Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili. Gli incentivi per i ricercatori e i docenti – È prevista una tassazione agevolata per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia. Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non essere stati occasionalmente residenti all’estero, aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università, svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e, infine, acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Quale agevolazione per i lavoratori “controesodati” – I lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 (“controesodati”) possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia. In particolare, possono optare per l’applicazione del regime degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70 % per il 2016 e del 50 % per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività. Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti – La circolare fornisce chiarimenti sul nuovo regime fiscale, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio all’articolo 24-bis del Tuir, volto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si tratta di una misura che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro. Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all’effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione. L’accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari. La circolare ricorda la possibilità, nel caso in cui il contribuente nutra dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, di presentare una specifica istanza preventiva di interpello. Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito ai redditi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’opzione, al valore “in ingresso” dei beni detenuti dai neo-residenti e all’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.

Per una consulenza gratuita in materia fiscale e/o porre quesiti agli esperti di Terminus Consulenza e Caf ( Emilio Castelli ed Elenia Valente) si può  inviare una mail a serviziterminus@libero.it oppure telefonare allo 0874/98926.

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