Pronto il codice tributo (1919) da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il
versamento delle ritenute relative ai contratti di locazione breve, da parte dei soggetti
che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di
portali online. Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi si applicano ai contratti
stipulati dal 1° giugno 2017. Il codice tributo per effettuare il pagamento è stato istituito
con la risoluzione n. 88/E di oggi.
È in corso di definizione anche il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate
che individua le modalità con le quali i predetti soggetti assolvono gli adempimenti di
comunicazione dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite nonché di
certificazione e dichiarazione delle ritenute operate.
Le locazioni c.d. “brevi” – L’articolo 4 del Dl n. 50/2017 ha introdotto una disciplina
fiscale specifica per le cosiddette “locazioni brevi”, ossia per quei contratti di locazione
di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività d’impresa, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori
(fornitura di biancheria e pulizia dei locali), aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo,
comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte
del comodatario.
L’effettuazione della ritenuta e gli obblighi di versamento – Gli intermediari, quando
incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono operare e
versare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei proventi della locazione all’atto
dell’accredito. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in
cui è stata effettuata, viene operata a titolo di imposta, in presenza di opzione per la
cedolare secca. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime
della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari
dovranno inoltre inviare agli interessati la certificazione unica annuale con gli importi
pagati, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del Dpr n. 322/98. I soggetti non
residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi
previsti tramite quest’ultima. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in
Italia, in qualità di responsabili d’imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante
fiscale.
Come compilare il modello F24 – La risoluzione n. 88/E di oggi ha previsto che il
codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il “1919” (Ritenuta operata
all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di
locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) da
indicare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna
“importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese
rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce,
rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”. Se la ritenuta è versata dal
rappresentate fiscale, nella sezione “Contribuente” del modello F24 nel campo “codice
fiscale” va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo
“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è
valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito,
unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”.
Eventuali eccedenze di versamento – Per recuperare in compensazione, mediante il
modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi
pagamenti di competenza del medesimo anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo
“1628” (Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014). Dovrà invece essere utilizzato il
codice tributo “6782” (Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta –
Mod. 770 semplificato), per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di
versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo.
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