In caso di omessa denuncia IMU, ICI o TARI è dubbio se il Comune possa, ed in che misura, applicare la sanzione per ciascuna annualità successiva all’omissione. Si tratta di una fattispecie diffusa considerato che l’omissione compiuta nell’anno di occupazione dell’immobile si reitera automaticamente anche per gli anni consecutivi.
In materia di TARI il comma 684 dell’art. 1 della legge 147/2013 stabilisce che “il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo”. Il successivo comma 685 inoltre stabilisce che “la dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni”.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, precisa il comma 696, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Secondo una tesi giurisprudenziale di merito, non condivisa dalla Corte di Cassazione, solo la violazione per infedele dichiarazione si rinnova di anno in anno, fino a quando il contribuente non proceda alla correzione. Pertanto il Comune impositore non sarebbe legittimato a sanzionare anche le annualità di imposta successive per le quali non sussisteva obbligo dichiarativo.
Al contrario, una soluzione aderente agli orientamenti di Legittimità ritiene che la sanzione debba essere irrogata anche per gli anni successivi a quello di occupazione dell’immobile, ma considera che l’omessa presentazione della denuncia ICI (ma anche IMU e TARI) riverbera gli effetti anche sui successivi periodi d’imposta.
ll principio appena enunciato è definito continuazione e prevede, in linea generale, l’applicazione di una sanzione unica e ridotta (c.d.cumulo giuridico) e più favorevole in luogo di quella applicata normalmente dagli Uffici tributi comunali derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d.cumulo materiale).
Ferdinando Onorato