L’avvocato risponde/ Il diritto di accesso alla documentazione bancaria: come esercitarlo

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L’avvocato Lorenza Cuccaro tratterà in una rubrica specifica temi importanti e di stretta attualità e risponderà ai brevi quesiti che verranno eventualmente posti. I lettori potranno porre domande o sottoporre alla sua attenzione questioni di rilevanza pubblica inviando mail a: serviziterminus@libero.it.

Molto spesso abbiamo necessità di acquisire documenti presso il nostro istituto di credito. L’art.119 del d.lgs. 385/1993 (cd.TUB) ha ad oggetto proprio il tema del rilascio di documenti tra noi e la nostra banca: i primi due commi disciplinano le informazioni obbligatorie (le cd.comunicazioni periodiche, tra cui l’estratto conto) che devono essere fornite dalla banca, mentre il 4° comma regola l’informazione richiesta dal cliente. 

E’ sicuramente importante sapere come esercitare il nostro diritto garantito dalla norma sopra richiamata, di ottenere dall’istituto di credito la documentazione che ci interessa – diversa chiaramente da quella periodica della cui trasmissione è onerata la banca-, addirittura risalente alla fase precontrattuale delle trattative.

A riguardo, deve precisarsi che il richiedente non è tenuto a fornire alcuna particolare ragione della propria richiesta alla banca che, nel caso di mancato accoglimento, sarà inadempiente ad un suo preciso obbligo previsto dalla legge.

Una “difesa” che molto spesso gli istituti di credito utilizzano per paralizzare la richiesta di documentazione bancaria proveniente da un contitolare di conto corrente, risiede nella riservatezza dei dati personali di soggetti terzi: in sostanza, la mancanza di consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dei contitolari del conto osterebbe al rilascio della documentazione in favore del richiedente. Di tale questione si è occupato il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (il Collegio decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato – o possono generare – orientamenti differenti tra i Collegi territoriali degli ABF), che con la decisione n.5856 del 29.7.20156, ha chiarito che allorquando la legge fa riferimento al termine “cliente”, deve intendersi non già il singolo correntista, ma tutti i soggetti contitolari del conto, a prescindere dal fatto che alcuno di essi non abbia materialmente concluso singole o tutte le operazini oggetto diannotazione contabile. Per tale motivo, salvo diverso accordo tra le parti, le comunicazioni che la banca deve effettuare inerente un singolo rapporto contrattuale, riguardano tutti i contitolari del conto, anche nel caso in cui ricorra il potere disgiunto di firma.

Per quanto riguarda le modalità attraverso cui esercitare il diritto ex art.119, 4° comma del dlg.385/1193, si parte con una diffida, firmata dal cliente o dall’avvocato, in cui devono essere indicati con precisione i documenti di cui si chiede il rilascio in copia ed il rapporto contrattuale cui fa riferimento la documentazione, diffida da inviarsi prima dell’instaurazione della causa di merito. L’ABF ha più volte chiarito che è sufficiente che la richiesta indichi gli elementi minimi per consentire all’istituto bancario di idenftificare il rapporto.

Tale invio è un “momento” indispensabile per poi eventualmente richiedere in giudizio l’ordine di esibizione al giudice di merito ai sensi dell’art.210 cod.proc.civ., norma che prevede che il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o un’altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo e che si trovi, appunto, in possesso dell’altra parte o del terzo. L’istanza ex art.210 c.p.c. ha natura residuale e non è ammissibile nel caso in cui il correntista ben avrebbe potuto procurarsi i documenti chiedendoli alla banca prima di iniziare il giudizio: in sostanza, se il cliente non si è attivato stragiudizialmente per chiedere i documenti alla banca, la richiesta avanzata ai sensi dell’art.210 c.p.c. è inammissibile.

Non vi è dubbio che oltre al cliente, abbia diritto alla consegna della documentazione, e dei contratti, colui che gli succede a qualunque titolo ed anche colui che gli subentri nell’amministrazione dei beni (così dispone l’art. 119, comma 4, T.U.B.). Pertanto nessun dubbio può sussistere sul diritto di accesso alla documentazione in capo agli eredi che provino tale qualità alla banca.

Sui tempi di evasione della richiesta, l’art.119 al 4° comma prevede che copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, debba essere trasmessa entro un congruo termine (di regola 15 giorni) e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione.

Con una recentissima ordinanza, la n. 14231 pubblicata il 24 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che il cliente dovrebbe avere sempre diritto di ottenere dal proprio istituto di credito i documenti ed il rendiconto delle sue operazioni relative agli ultimi dieci anni, anche e soprattutto durante un eventuale giudizio, prescindendo dall’uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi, in quanto l’art. 119 TUB ha natura sostanziale e non meramente processuale.  

Avv.Lorenza Cuccaro

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