Un’analisi su un argomento molto dibattuto e che offre degli spunti di riflessione per guidare l’estensore del bilancio verso una più congrua collocazione di quelle che, non essendo considerate passività certe, devono essere, nelle loro differenti gradazioni, richiamate in bilancio mediante l’apposizione in un fondo rischi, piuttosto che in nota integrativa. Per far luce su questo tema Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio””.
Il lavoro si apre con una premessa dove si approfondisce l’art. 2423, secondo comma, che in tema di “chiarezza”,” veridicità” e “correttezza”, in alcune circostanze ci pone di fronte alla necessità di valutare determinate poste di bilancio a cui si correla un “rischio” (ad esempio, crediti di difficile esigibilità) o più semplicemente una “garanzia”, reale e non, (ad esempio un bene immobile gravato da ipoteca), che potrebbe tramutarsi in rischio concreto (ad esempio, l’escussione dell’immobile). Attenzione puntata in particolar modo sulla differenza tra passività “probabile”, iscrivibile in un fondo rischi, e passività “possibile” da richiamare in nota integrativa, o passività “remota”, che non richiede alcuna informativa di bilancio. Il tutto al fine di stabilire in quale circostanza il rischio, riconducibile anche ad una garanzia che è fatta valere, debba essere tradotto in una passività “probabile”, “possibile” o “remota”. Il contributo continua con l’analisi dei valori oggettivi, soggettivi, le stime e le congetture, per poi passare ad una riflessione sulle passività potenziali nel processo valutativo sia nei principi contabili nazionali che in quelli internazionali. Un focus è poi riservato alle passività potenziali e il loro stanziamento nel fondo rischi.
Infine nelle conclusioni si riflette sulla principale difficoltà che è sicuramente quella di stabilire se si è in presenza di un’“incertezza misurabile” (passività probabile) rispetto un’“incertezza non misurabile” (passività possibile o remota). L’eventualità del rischio futuro riconducibile ad un’obbligazione passata richiede l’iscrizione in un fondo ad esso dedicato, poiché classificabile come passività probabile. Nell’ipotesi di passività possibile, riconducibile a situazioni esistenti alla data di bilancio, per le quali non è affatto possibile determinare con ragionevole certezza il danno futuro, è sufficiente un richiamo tra le note di bilancio, nello specifico in nota integrativa. L’ultima categoria, rappresentata dalle passività remota non richiede alcun tipo di informativa. Del resto, le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali ed internazionali sono chiare nel richiedere la costituzione di un fondo rischi, per eventi determinabili, e individuare il rimando all’informativa nelle note di bilancio, per eventi non determinabili nell’an e nel quantum. Una garanzia reale, qualora non sia pregiudizievole al momento della data del bilancio, si ritiene che non possa essere considerata un rischio “attuale”, ma, nel contempo, si ritiene che occorra, dare evidenza nell’informativa di bilancio.
Né tanto meno è possibile trattare la garanzia reale al pari di una “stima”, e non più “congettura”, classificandola all’interno di un fondo spese future poiché, così facendo, non vi sarebbe piena coincidenza rispetto a quanto indicato dai principi contabili nazionali ed internazionali.
Il documento online sul sito della Fondazione (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)