Ad aprire il nuovo numero del periodico statistico Dati Inail sono le novità relative all’indennizzo del danno biologico. Con il decreto n. 45 dello scorso 23 aprile, infatti, il ministro del Lavoro ha approvato la nuova tabella di indennizzo in capitale proposta dall’Istituto che, oltre a determinare un sensibile miglioramento del livello delle prestazioni economiche rispetto alle tabelle precedenti del 2000, ha superato le differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a lavoratori e lavoratrici, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Per gli indennizzi in capitale l’incremento è pari al 40%. Con l’approvazione della nuova tabella, applicata a decorrere dal primo gennaio di quest’anno, aumentano di circa il 40% gli importi non soggetti a tassazione Irpef erogati dall’Inail, in un’unica soluzione, ai lavoratori per i quali è stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%, in seguito a un infortunio o a una malattia professionale. Gli importi dei nuovi indennizzi assorbono le due rivalutazioni straordinarie intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57%.
Con le tavole di mortalità si valutano gli oneri a carico dell’Istituto. Il nuovo numero del periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dedica un approfondimento anche alle tavole di mortalità Inail, che servono a valutare gli oneri a carico dell’Istituto relativi alle rendite per infortunati o tecnopatici, prestazioni economiche di lunga durata che spettano a chi ha subito menomazioni permanenti, con grado di inabilità pari o superiore al 16%, a causa di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale. Prendendo in considerazione la speranza di vita dei titolari di rendita di danno biologico, emerge una sostanziale differenza tra infortuni e malattie professionali, in particolare per le patologie più gravi che, includendo tutte le forme tumorali e le neoplasie da asbesto, comportano una speranza di vita molto bassa.
La revisione della “vivenza a carico”. Un’altra novità di quest’anno riguarda la revisione, introdotta con l’ultima legge di bilancio, dell’istituto della “vivenza a carico”, con riferimento alle rendite che spettano, in mancanza di coniuge e figli, ai superstiti ascendenti o collaterali delle vittime del lavoro, cioè ai loro genitori o, in mancanza dei genitori, a fratelli e sorelle. In questi casi, infatti, l’erogazione delle rendite non è più legata alla mancanza di mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti, ma dipende dal calcolo del reddito pro capite dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite.
Migliorate le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici. A partire dal 2019, sono state migliorate significativamente anche le prestazioni previste dalla polizza contro gli infortuni domestici, obbligatoria per tutte le persone che svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione. A fronte di un premio pari a 24 euro, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, il grado di invalidità necessario per la costituzione della rendita è stato infatti abbassato dal 27% al 16% ed è stata introdotta una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%.
Riconosciuto anche l’assegno per assistenza personale continuativa. I titolari di rendita per infortunio domestico, quando versano in gravi condizioni menomative e hanno quotidiana necessità di assistenza, da quest’anno hanno anche diritto al riconoscimento dell’assegno mensile per assistenza personale continuativa, che costituisce un’integrazione della rendita. La legge di bilancio, inoltre, ha esteso di due anni l’età dei beneficiari della tutela assicurativa, che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.