Lavoro/ Le integrazioni salariali Covid del decreto “Sostegni”

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Alfredo Magnifico,

Visto il perdurare della pandemia, il governo con il D.L. n. 41/2021 torna sul tema degli ammortizzatori sociali COVID-19, introducendo con l’art.8 della L. n. 178/2020, alcune significative novità. Le aziende che riducono o sospendono l’attività, a seguito dell’emergenza Covid, che in via ordinaria, fruiscono del trattamento di integrazione salariale ordinaria (soggetti individuati dall’art. 10 del D.L.vo n. 148/2015), sono, al massimo, 13, comprese tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021, mentre, per le aziende che hanno come riferimento l’assegno ordinario erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterale o la Cassa in deroga, il trattamento complessivo massimo è di 28 settimane nel periodo che va dal 1° aprile ma che termina il 31 dicembre p.v. Queste imprese, sommando le 28 settimane alle 12 previste dalla legge di bilancio, possono arrivare a fruire, per tutto il 2021, di 40 settimane complessive. Due novità, in materia di integrazioni, di non secondaria importanza sono correlate: ·       

 Alla mancanza di qualsiasi contributo addizionale legato al fatturato, cosa che aveva accompagnato i provvedimenti di urgenza emessi nella seconda metà del 2020; ·       

 Al fatto che non è previsto un “accavallamento” dei precedenti periodi autorizzati che ricadono, sia pure in modo parziale, nei periodi di vigenza dei nuovi trattamenti.

In sostanza, viene abbandonata la modalità, instaurata con il D.L. n. 104 del mese di luglio u.s. e perpetuata fino alla legge n. 178/2020, ciò dovrebbe consentire alle aziende che utilizzano FIS, Fondi bilaterali e CIG in deroga di avere un maggior margine di manovra. La distinzione tra i vari ammortizzatori e, soprattutto, quella correlata alla fruizione della CIGO, con scadenza fissata al prossimo 30 giugno, appare strettamente connessa con la possibilità, per tali imprese, di fruire della fine del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a partire dal 1° luglio, si tratta di aziende più strutturate che fruiscono delle altre integrazioni salariali (con presenza, in molti casi, di rappresentanze sindacali all’interno) e che, nell’ ipotesi di situazione di crisi, possono ricorrere, in alternativa ai recessi, alla Cassa straordinaria e ordinaria o al contratto di solidarietà previsti dal D.L.vo n 148/2015. C’è un’altra questione il “buco” relativo all’ultimo periodo del mese di marzo e al fatto che le integrazioni salariali previste dalla legge n. 178 “coprono” solo i lavoratori in forza alla data del 4 gennaio (v. circolare INPS n. 28/2021) lasciando “fuori” chi è stato assunto dopo tale data e non ha lavorato per effetto di provvedimenti di chiusura adottati dall’autorità amministrativa nazionale o regionale (ad es. il personale addetto agli asili nido): o assunto in forza delle agevolazioni a termine che o a tempo indeterminato previste per alcune tipologie contrattuali dalla legge di bilancio 2021, tali lavoratori, in forza alla data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 (23 marzo) possono fruire delle integrazioni salariali solo a partire dal 1° aprile. Il messaggio INPS n. 1297 del 26 marzo 2021, ha introdotto un nuovo flusso telematico che si chiama “UniEmens-Cig” con il quale i datori di lavoro devono trasmettere i dati utili per il pagamento diretto o per il saldo riguarda chi ha chiesto l’anticipo del 40% del trattamento COVID).

Altra novità riguarda la possibilità dell’anticipo della Cassa in deroga da parte dei datori di lavoro che ricorrono a tale ammortizzatore, con recupero degli importi attraverso il sistema del conguaglio contributivo, fino ad ora la possibilità era riservata alle aziende plurilocalizzate, ad esempio, quelle della distribuzione commerciale del tessile legate alle grandi marche e presenti su diversi ambiti territoriali.

Il D.L. n. 41/2021 non ha cambiato altri aspetti essenziali della procedura: ·        

dall’invio delle istanze che devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione   ·       

 la riduzione di orario, mentre resta “senza senso”, perché inapplicabile e non migliorativa per il datore, ·       

 la disposizione, secondo la quale, in sede di prima applicazione, il termine della presentazione delle domande viene fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legge.

L’abnormità consiste nel fatto che per le sospensioni in essere dal 1 aprile,per le istanze la presentazione dovrebbe avvenire entro il 22 aprile (essendo il D.L. n. 41/2021 entrato in vigore il 23 marzo) e non entro il 31 maggio che rappresenta il “regime normale”. Le regole, antecedenti la presentazione delle istanze, relative alla consultazione sindacale anche da remoto, con modalità abbreviate, nelle quali il Legislatore ha richiesto l’accordo sono rimaste invariate.

Gli ammortizzatori COVID-19 relativi al settore agricoltura, il comma 8 dell’art. 8 ha previsto ulteriori 120 giornate da fruire tra il 1° aprile ed il 31 dicembre p.v.: in deroga al numero delle giornate lavorative di “godimento” del singolo lavoratore per le prestazioni da svolgere presso la stessa azienda (almeno 181 giornate per gli operai a tempo indeterminato), tale disposizione, calcolando anche le 90 giornate riconosciute per il primo semestre dalla legge n. 178/2020, l’integrabilità correlata al coronavirus è per tutto l’anno in corso, pari a 210 giorni (senza alcun “accavallamento”).  Le giornate di integrazione salariale sono riconosciute utili per il raggiungimento delle 181 giornate. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, l’ammortizzatore di riferimento è la cassa in deroga. Con il messaggio n. 1297/2021 l’Istituto si è riservato di fornire ulteriori indicazioni: per la presentazione delle singole istanze valgono, a pena di decadenza, i limiti previsti in via generale (entro al fine del mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario).

Il trattamento COVID-19  trae la propria ragion d’essere nel richiamo all’art. 8 della legge n. 457/1972 che ha visto modificato l’iter di approvazione delle domande che non è più in capo alla Commissione provinciale della CISOA, presieduta dal Dirigente dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, ove sono rappresentate anche le parti sociali, ma al Direttore della sede INPS competente che decide monocraticamente.

Alfredo Magnifico Segretario generale Confintesa Smart