È indetto per l’anno accademico 2024/2025 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza. Il termine di scadenza per presentare la domanda è fissato al 19 Febbraio 2024.
I posti disponibili sono così ripartiti:
a) n. 60 sono destinati al comparto ordinario di cui:
1) n. 1 è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
2) n. 1 è riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) n. 9 sono destinati al comparto aeronavale di cui:
1) n. 6 alla specializzazione “pilota militare”;
2) n. 3 alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”
Requisiti per l’ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per:
1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
2) il comparto aeronavale:
(a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla vita di bordo;
(b) specializzazione comandante di stazione e unità navale, per inattitudine al volo;
c) non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
e) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;
f) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma
alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2023/2024.
Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i candidati devono:
a) se non appartenenti al Corpo, anche se già alle armi:
1) avere, alla data del 1° gennaio 2024, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire essere nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007, estremi inclusi;
2) avere, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
3.non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero avere rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3,del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli allievi finanzieri del Corpo: 1) non avere, alla data del 1° gennaio 2024, superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di età, ossia essere nati in data non antecedente al 1° gennaio 1996;2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all’avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, avere successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non avere rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio; 3) non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
4) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
5) non essere sospesi dall’impiego o non essere in aspettativa