Se c’è intesa tra gli ex coniugi, le regole previste per l’attribuzione dello sconto fiscale non cambiano
La detrazione spettante per figli fiscalmente a carico può essere assegnata, nella misura del 100%, a uno solo dei coniugi, nel caso in cui l’altro non possa fruirne per limiti di reddito. Nelle ipotesi di separazione o di divorzio, tuttavia, gli ex coniugi devono raggiungere un accordo sulla titolarità e sul riversamento, cioè sulla devoluzione da parte del “beneficiario”, di un importo pari alla stessa detrazione. Se l’affido è congiunto, la restituzione è uguale al 50 per cento.
È la risposta fornita dall’Agenzia, con la risoluzione n. 143/E del 30 dicembre, a un genitore separato che ritiene di poter beneficiare della detrazione massima, in quanto l’ex coniuge non è titolare di alcun reddito.
Fonte: www.fiscooggi.it