I redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono in maniera professionale ed abituale un’attività legata all’esercizio di arti e professioni, non sono soggetti a contribuzione alla gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale di competenza, in quanto concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.
Circolare n. 5 del 13 gennaio 2011:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?bLight=true&sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%205%20del%2013-01-2011.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI