Dal 2011 per effettuare operazioni di cessioni intracomunitarie di beni e di acquisti intracomunitari di beni è necessario fare espressa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate la quale, entro 30 giorni, dovrà dare la propria autorizzazione che si concretizza nell’iscrizione del numero di Partita del contribuente nell’elenco dei soggetti autorizzati a svolgere operazioni intracomunitarie, noto anche come elenco VIES. Per i soggetti che sono già in possesso del numero di partita IVA, è stabilita l’iscrizione automatica nell’elenco VIES se hanno presentato elenchi intra.stat (acquisti /vendite di beni /prestazioni servizio) negli anni 2009 o 2010 e se hanno regolarmente presentato la dichiarazione iva per il periodo 2009. Caso diverso è quello dei soggetti passivi d’imposta, ovvero quelle persone, società o enti che esercitano un’attività d’impresa o autonoma. Per questa fascia scatta il doppio pagamento dell’Iva se non si ha nessuna autorizzazione o iscrizione al Vies. L’Iva sarà dovuta in Italia nel momento in cui il contribuente qui domiciliato risulta destinatario di un acquisto intracomunitario di beni o si a committente di una prestazione di servizi generica. La ratio di tale procedimento è stata esplicitata dalla Corte Ue con la sentenza del 7 dicembre scorso secondo cui è necessario trasferire il gettito fiscale a quello Stato membro in cui avviene effettivamente il consumo finale dei beni ceduti. In questo modo vengono delimitate le specifiche compentenze degli Stati coinvolti nello scambio intracomunitario: lo Stato da cui parte il bene o servizio potrà chiedere la detrazione o il rimborso dell’Iva pagata; lo Stato, invece, destinatario potrà godere della tassazione del bene o servizio. Dunque, per i soggtti passivi d’imposta, l’Iva dovrà essere pagata in Italia in ogni caso in quanto l’eventuale mancata autorizzazione o iscrizione nel sistema Vies non fa venire meno lo status di soggetto passivo appunto.