Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato la ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sociale destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti, attraverso l’attivazione o il rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera, con la programmazione di interventi sociali integrati.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2011 il decreto che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficiente», istituito dall’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006.
Le risorse sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non utosufficienti, individuando le seguenti aree prioritarie di intervento:
a) attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la permanenza a domicilio e in ogni caso l’appropriatezza dell’intervento, e con la programmazione degli interventi sociali integrata con la programmazione sanitaria;
b) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficente e alla sua famiglia anche attraverso l’incremento delle ore di assistenza tutelare e/ o l’incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale. Eventuali trasferimenti monetari sono condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base di un progetto personalizzato e in tal senso monitorati.
Le risorse sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.
Ai fini della promozione di interventi innovativi in favore delle persone non autosufficienti, nonchè di interventi in aree in cui maggiore è il ritardo e la disomogeneità nell’offerta di servizi, sono finanziati con le risorse del Fondo assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iniziative sperimentali concordate con le Regioni e le Province autonome volte a:
a) incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) avviare percorsi di de-istituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto «dopo di noi»;
c) innovare e rafforzare l’intervento con riferimento a particolari patologie neuro-degenerative quali la malattia di Alzheimer;
d) rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema;
e) eventuali altre iniziative con le finalità succitate individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.