In vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.
Il Decreto del 17 dicembre 2010, n. 256 è stato pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011.
Il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù è destinato a giovani coppie o a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cui complessiva dotazione è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. (Art. 1)
Soggetto attuatore è il Dipartimento, il quale per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale della prestazione di una società a capitale interamente pubblico, affidandole direttamente l’esecuzione delle seguenti attività:
– esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
– corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo;
– controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario.
Per l’esecuzione delle attività il Dipartimento emana un apposito disciplinare con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull’attività del Gestore.
In particolare:
il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l’efficienza e l’efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.
I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
– età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
– un reddito complessivo rilevato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.
Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l’immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. (Art. 2)