Calamità naturali: per i professionisti largo alla deduzione per cassa dei contributi sospesi

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Via libera per i professionisti alla deduzione per cassa dei contributi previdenziali sospesi a causa di calamità naturali. Lo chiarisce la risoluzione n. 17/E, con cui l’Agenzia delle Entrate apre ai titolari di reddito di lavoro autonomo residenti in zone colpite da eventi catastrofici come i terremoti, riconoscendo loro la possibilità di scomputare i contributi nel periodo di effettivo versamento piuttosto che nell’anno di competenza. Le ragioni del sì al principio di cassa – Il documento di prassi prende le mosse dall’istanza di interpello presentata da un ordine professionale interessato a sapere se la deroga al principio di cassa per la deducibilità dei contributi previdenziali sospesi in seguito a calamità naturali, prevista dall’articolo 36, comma 32, del d.l. 223/2006, sia obbligatoria o facoltativa per i professionisti dei territori danneggiati. Obbligare questi ultimi a dedurre i contributi in un periodo diverso da quello di effettivo versamento, infatti, non sarebbe compatibile con le finalità della norma, volta ad assicurare ai contribuenti una maggiore disponibilità finanziaria proprio nel momento in cui si manifestano con più forza gli effetti delle calamità.
Un parere condiviso dall’Agenzia, consapevole del fatto che i professionisti, quando si verificano disastri naturali, possono produrre redditi bassi e registrare, di conseguenza, delle perdite. Poiché queste non sono riportabili negli anni successivi se non trovano capienza nel reddito complessivo dell’anno in cui si realizzano, i lavoratori autonomi di fatto possono trovarsi nell’impossibilità di sfruttare il beneficio della deduzione dei contributi. È appunto per evitare quest’eventualità che la risoluzione n. 17/E riconosce a questi contribuenti la possibilità di dedurre i versamenti previdenziali nel periodo in cui non sono più sospesi, seguendo il principio di cassa e non quello di competenza.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.