Il modello Eas accede ai tempi supplementari Entro il 31 marzo il primo invio per gli enti associativi

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Cambia lo scadenzario per la compilazione e l’invio telematico del modello Eas da parte degli enti associativi non commerciali. C’è tempo fino al 31 marzo 2011, infatti, per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati e delle informazioni di natura fiscale. La modifica dei termini di presentazione del modello Eas è stata introdotta, come ricorda la circolare n. 6/E dell’Agenzia delle Entrate dal decreto Milleproroghe, dl 225/2010, che nel posticipare al 31 marzo del 2011 le scadenze relative a determinati regimi giuridici, elenca tra questi anche i termini per l’invio del modello Eas.

Effetto proroga, il nuovo calendario per l’Eas – Anno nuovo per il non profit e cambio d’agenda con riapertura dei termini previsti per l’invio del modello Eas. Nel dettaglio, la novità del decreto Milleproroghe – dl 225/2010 – prevede, infatti, come spiega il documento di prassi, le seguenti variazioni: innanzitutto, gli enti già esistenti
alla data di entrata in vigore del dl 185/2008 (29 novembre 2008) dovranno presentare il modello entro il 31 marzo 2011. La stessa scadenza vale anche per gli enti che si sono costituiti successivamente al 29 novembre 2008 e, quindi, dopo l’entrata in vigore del decreto istitutivo del modello Eas, dl 185/2008, a patto che il sessantesimo giorno scada prima del 31 marzo 2011. In ultimo, precisa il documento di prassi, la comunicazione, con il modello, va presentata all’Agenzia entro sessanta giorni dalla data di costituzione da tutti gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scade a decorrere dal 31 marzo 2011, cioè sia nel caso in cui la scadenza coincide con questa data sia qualora le sia successiva.

La platea dei soggetti interessati e le finalità della norma – La presentazione del modello Eas interessa gli enti associativi di natura privatistica. Il modello serve a tutelare le forme associazionistiche incentivate e, al contempo, a contrastarne l’uso distorto che lede la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.