Valore circolari Agenzia Entrate: ecco le novità

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Le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono fonte di diritti e/o di obblighi per il contribuente, il quale può decidere se uniformarsi o meno a tali dettami.
Pertanto, qualora il contribuente si sia attenuto alle predette direttive ottenendo dei benefici poi revocati con una successiva circolare, tali benefici dovranno essere restituiti.
Ciò è quanto emerge da una recentissima ordinanza della Suprema Corte (ordinanza n.6056 del 15/03/11), la quale sostanzialmente non ha accolto i rilievi del contribuente che evidenziava l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria poiché in violazione del principio del legittimo affidamento (art. 10 della legge n.212 del 27/07/2000, cd “Statuto dei diritti del Contribuente”).
La Cassazione, infatti, ha chiarito che in caso di revoca di benefici – nella fattispecie si trattava di agevolazioni relative a nuove assunzioni in unità produttive situate in territori particolari – il contribuente è comunque tenuto a restituire le agevolazioni percepite con il solo diritto di essere escluso da eventuali sanzioni.
Tale pronuncia della Suprema Corte, dunque, crea una situazione di incertezza anche perché si pone in contrasto con precedenti sentenze, le quali avevano sancito che la tutela del contribuente non poteva limitarsi all’inapplicabilità delle sanzioni e/o degli interessi moratori ma doveva tradursi nell’annullamento dell’intero atto di accertamento e quindi nella non debenza del tributo (si veda sentenza n.17576/2002 e n.21513/2006).
In merito, sarebbe sicuramente opportuna una pronuncia univoca da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Avv. Matteo Sances
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