L’accertamento con adesione “ritardatario” non decade

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Se a seguito di un accertamento fiscale il contribuente riesce a raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate (cd “Accertamento con adesione”), il versamento in ritardo delle imposte non fa venire meno l’accordo.
Ciò è quanto emerge da una recentissima sentenza della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n.6905 del 25 marzo 2011), la quale ha stabilito che il pagamento in lieve ritardo rispetto al termine prefissato non fa decadere il contribuente dall’accertamento con adesione.

In merito, è bene ricordare che la normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, il quale consente al contribuente di definire con sanzioni ridotte, l’accertamento delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale attraverso un procedimento denominato “Accertamento con adesione”.
In pratica, il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica può formulare, prima di impugnare l’atto in Commissione Tributaria, istanza all’Agenzia delle Entrate di accertamento con adesione indicando il proprio recapito.
In caso di raggiungimento dell’accordo, l’Agenzia delle Entrate stabilisce il pagamento del dovuto entro un termine prefissato.
Ebbene, la Suprema Corte, in aderenza a quanto già sancito dai giudici del precedente grado di giudizio, ha ribadito che la normativa vigente non dispone la sanzione della nullità dell’accordo in caso di ritardato versamento.

Avv. Matteo Sances
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