Codice del turismo, sostegno al settore e tutela dei consumatori

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Stimolare lo sviluppo del settore turistico e dare maggiore tutela ai consumatori e agli operatori del settore: questi gli obiettivi del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, contenuto in un decreto legislativo il cui esame definitivo è stato compiuto nel Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011. Nel decreto anche, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, nuove norme per i contratti di multiproprietà e per i contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine.

Il riordino della normativa statale in materia di turismo, proposto dai ministri del turismo, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, attua la delega prevista dalla legge n. 246 del 2005 ed aveva avuto già una prima approvazione nell’ottobre 2010.

Questi alcuni dei contenuti

Viene rielaborato il concetto di impresa turistica, per includervi, oltre alle agenzie di viaggio e i tour operator, tutte quelle imprese che esercitano attività economiche volte alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista, tra cui anche le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche. Le agevolazioni e i benefici di qualsiasi genere previsti per le imprese industriali sono riconosciuti a tutte le imprese turistiche, secondo la nuova definizione.

Prevista una disciplina delle professioni turistiche, con un’attenzione particolare sui percorsi formativi destinati ai giovani, con l’obiettivo di incrementare specifici collegamenti e accordi con il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta

L’apertura delle strutture ricettive sarà resa più semplice, per garantire maggiori opportunità agli imprenditori del settore alberghiero. In particolare, per l’apertura o la modifica dell’attività basterà una semplice comunicazione (Segnalazione certificata di inizio attività, o s.c.i.a.) ad un unico interlocutore (sportello unico). Si stabilisce inoltre che “nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale”.

Le agenzie operanti online saranno sottoposte alle medesime regole e controlli cui sono soggette le imprese di tipo tradizionale. Anche per le agenzie di viaggio è previsto lo strumento della s.c.i.a.

Previsti riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel settore, come l’attestazione di eccellenza nel settore enogastronomico (“Maestro di cucina italiana”) e quella di eccellenza nel settore alberghiero (“Maestro dell’ospitalità italiana”), le medaglie al merito del turismo per gli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo.

Tra le varie misure a tutela del turista, il decreto stabilisce che standard minimi nazionali dei servizi saranno stabiliti anche per bed and breakfast, villaggi turistici, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorno e studio, rifugi alpini, campeggi, mentre oggi la previsione è riferita solo agli alberghi.