Via libera alle agevolazioni fiscali per l’acquisto all’estero di veicoli da parte di contribuenti disabili. Rientra, invece, tra le spese sanitarie agevolabili la psicoterapia, anche senza prescrizione, ma non l’acquisto della piscina utilizzata a fini terapeutici. Sono solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 20/E di oggi, in cui l’Agenzia risponde alle domande dei contribuenti, dedicando una particolare attenzione anche agli interessi passivi dei mutui, sia nelle ipotesi di accollo sia nell’acquisto della nuda proprietà.
Disabili: via libera alla detrazione per l’auto acquistata all’estero – Le spese sostenute all’estero per l’acquisto di veicoli da parte di cittadini disabili hanno per il Fisco lo stesso valore di quelle effettuate in Italia e, quindi, sono detraibili con le medesime regole e gli stessi limiti.
Spese sanitarie: l’acquisto della piscina per fini terapeutici escluso dalla detrazione del 19% – Le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di una piscina, anche se a fini terapeutici, non rientrano tra quelle detraibili. Infatti, l’agevolazione riguarda il trattamento sanitario, ma non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto.
Spese sanitarie: la psicoterapia guadagna la detrazione anche senza prescrizione – Le prestazioni professionali dello psicologo-psicoterapeuta rientrano tra quelle che possono essere rese senza prescrizione medica, che quindi non è necessaria ai fini della detrazione.
Affitto universitari fuori sede: a ogni genitore il proprio sconto – I genitori con due figli a carico che studiano in città diverse possono beneficiare entrambi della detrazione del 19% su ciascun canone d’affitto. I figli, infatti, sono titolari di due distinti contratti di locazione. I genitori, quindi, possono beneficiare dell’agevolazione entrambi per intero, considerando per ciascun canone pagato il limite massimo di 2.633 euro.
Spese di istruzione: anche l’iscrizione ai conservatori di musica rientra nelle detrazioni – Le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti (Dpr n. 212 del 2005) presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili nella misura del 19%, al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari.
Spese sportive: sì alla detrazione per le attività presso strutture sportive convenzionate con i Comuni – Le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive e palestre convenzionate con i Comuni per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni sono detraibili nella misura del 19%. Le spese devono essere certificate (da bollettino bancario/postale oppure da fattura o ricevuta rilasciata dalle strutture) anche in presenza di pagamenti effettuati direttamente nei confronti dei Comuni con i quali le strutture sportive hanno stipulato apposite convenzioni.
Mutui: accolli e nuda proprietà – Gli interessi passivi sul mutuo, stipulato originariamente da entrambi i coniugi per l’acquisto dell’abitazione principale, possono essere detratti per intero (nella misura del 19% e per un importo non superiore a 4mila euro) dal coniuge che a seguito di separazione consensuale ha acquisito la proprietà dell’intero immobile e si è accollato le relative rate del mutuo.
Questa possibilità è concessa anche nel caso in cui il mutuo risulti ancora cointestato presso l’istituto di credito, a patto che ci sia un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che dimostri che l’intero onere è sostenuto dal coniuge diventato unico proprietario.
Detrazione piena per la nuda proprietà data in usufrutto – Il nudo proprietario che ha stipulato un muto per acquistare la piena proprietà di un immobile concesso in usufrutto al figlio può detrarre, sempre nella misura del 19%, tutti gli interessi pagati con riferimento all’intero valore dell’immobile.
36%: ok per gli addolcitori d’acqua in manutenzione straordinaria– I contribuenti che installano addolcitori di acqua domestici possono usufruire della detrazione Irpef del 36% e dell’aliquota Iva agevolata del 10% se l’installazione dell’apparecchio comporta modifiche strutturali che comprendono opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti.
Il testo della circolare n. 20/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.