La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell’11 maggio 2011, ha ribadito che “l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha riconosciuto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria e ciò in quanto “è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest’ultimo (quando l’adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (…) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.”. Non condivisa, quindi, la giurisprudenza alla quale si è adeguata la Corte d’Appello secondo la quale, essendo l’indennità sostitutiva delle ferie non godute in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo di riposo, essa ha carattere retributivo.
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